(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 7 del 13 febbraio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Interventi in materia di tasse regionali. Modificazioni alle leggi regionali 15 aprile 2008, n. 9, e 15 giugno 2015, n. 14 1. Dopo il comma 5 dell'art. 58 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), e' aggiunto il seguente: «5-bis. Alla riscossione delle tasse automobilistiche non si applica l'arrotondamento previsto dall'articolo 42, comma 5, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).». 2. All'art. 62-ter della legge regionale n. 9/2008, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; b) all'ultimo periodo del comma 2, le parole: «l'esenzione e' revocata» sono sostituite dalle seguenti: «l'esenzione decade». 3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 62-quinquies della legge regionale n. 9/2008, e' inserito il seguente: «1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica: a) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche); b) i veicoli di ogni specie esclusivamente destinati al servizio di estinzione incendi.». 4. L'art. 7 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalita' e della sicurezza)), e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2021, la legge di stabilita' regionale determina una maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP per le sale da gioco.».