(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
              Valle d'Aosta n. 7 del 13 febbraio 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
Interventi in materia di tasse regionali.  Modificazioni  alle  leggi
  regionali 15 aprile 2008, n. 9, e 15 giugno 2015, n. 14 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 58 della  legge  regionale  15  aprile
2008, n. 9  (Assestamento  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al
bilancio di  previsione  per  l'anno  finanziario  2008  e  a  quello
pluriennale per il triennio 2008/2010), e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Alla riscossione  delle  tasse  automobilistiche  non  si
applica l'arrotondamento previsto dall'articolo 42,  comma  5,  della
legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni  in  materia
di bilancio e di contabilita' generale della Regione  Autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e principi in materia di controllo  strategico
e di controllo di gestione).». 
  2. All'art. 62-ter della legge regionale n. 9/2008, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; 
    b) all'ultimo periodo del comma 2,  le  parole:  «l'esenzione  e'
revocata» sono sostituite dalle seguenti: «l'esenzione decade». 
  3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 62-quinquies della legge regionale
n. 9/2008, e' inserito il seguente: 
    «1-ter. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  sono  esentate  dal
pagamento della tassa automobilistica: 
      a) le autoambulanze di cui  alla  tariffa  I  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche); 
    b) i veicoli di ogni specie esclusivamente destinati al  servizio
di estinzione incendi.». 
  4.  L'art.  7  della  legge  regionale  15  giugno  2015,   n.   14
(Disposizioni in materia  di  prevenzione,  contrasto  e  trattamento
della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.  Modificazioni  alla
legge  regionale  29  marzo  2010,  n.  11  (Politiche  e  iniziative
regionali per la promozione della legalita' e della  sicurezza)),  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  7  (Disposizioni  in  materia  di  imposta  regionale  sulle
attivita' produttive). - 1. A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in
corso al 1° gennaio 2021, la legge di stabilita' regionale  determina
una maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP per le sale da gioco.».